Gli Esperti dello Sfratto

Semaforo verde al procedimento di convalida per affitto azienda e comodato di beni immobili. Il portato della Riforma Cartabia

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  • Settembre 3, 2018

Semaforo verde al procedimento di convalida per affitto azienda e comodato di beni immobili. Il portato della Riforma Cartabia

E’ un quesito che viene posto con certa frequenza.

Il procedimento per convalida di sfratto, previsto e disciplinato dagli articoli 657 e seguenti del Codice di Procedura Civile, può essere adottato anche con riferimento ai contratti di affitto di azienda e al comodato di beni immobili? Ergoè possibile utilizzare lo speciale procedimento di convalida?

La materia è stata oggetto di recente rivisitazione normativa.

E, all’indomani della cd Riforma Cartabia (con decorrenza dal 30 giugno 2023), l’affitto di azienda ed il comodato di beni immobili sono stati finalmente ricompresi nel novero delle ipotesi per le quali è previsto – espressamente – il ricorso al procedimento speciale di convalida.

La risposta al quesito è divenuta quindi di recente positiva; e si tratta di una svolta epocale: oggi lo sfratto per finita locazione e la licenza per finita locazione potranno essere intimati, nei termini del rito sommario, anche all’affittuario di azienda e al comodatario .

Parimenti estesa all’affittuario di azienda la procedura di sfratto per morosità, ove questi non vi sia stato regolare pagamento del canone di affitto di azienda; con applicazione della speciale procedura ingiuntiva endoprocessule per il mancato pagamento dei canoni di affitto scaduti e da scadere, disciplinata dal combinato disposto degli articoli 658 e 654 c.p.c.

Le ipotesi di ricorso al procedimento speciale di convalida di sfratto (per finita locazione e per morosità) sono enunciate dagli articoli 657 e 658 del codice di procedura civile. Che qui appresso ritrascriviamo nella novellata formulazione:

Art. 657 c.p.c. (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione):Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.

Art. 658 c.p.c. (Intimazione di sfratto per morosità): “Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione”.

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