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Come recuperare il proprio danaro. Il decreto ingiuntivo per canoni e spese.

Il decreto ingiuntivo per i canoni non pagati
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  • Maggio 4, 2017

Come recuperare il proprio danaro. Il decreto ingiuntivo per canoni e spese.

L’art. 658 c.p.c. prevede che il locatore, intimando al conduttore lo sfratto per morosità, possa chiedere, con lo stesso atto, “l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti“.  Correlativamente, l’art. 664 c.p.c., precisa che, in tal caso, il giudice adito pronunci “separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione“.

Si tratta, senz’altro, di un’opzione interessante. Che consente al locatore di conseguire, con una sola procedura giudiziale due distinti titoli esecutivi: da un lato, l’ordinanza di convalida di sfratto, utile al rilascio. Dall’altro, il decreto ingiuntivo di pagamento: finalizzato, come s’è visto, al pagamento dei canoni scaduti e di tutti quelli che matureranno fino alla data di rilascio; ed al recupero delle spese di lite liquidate in fase di convalida. E’ controversa, e variamente risolta, l’applicabilità della normativa per il recupero delle spese condominiali.

Va rilevato che le spese richieste per l’emissione del decreto ingiuntivo nell’ambito del procedimento di convalida, sono inferiori a quelle necessarie nel caso di una domanda autonoma, che resta sempre una valida ipotesi alternativa. Nel primo caso saranno corrisposti unicamente €. 27,00 di contributo forfettario. Nel secondo caso, invece, sarà dovuto l’intero ammontare del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo. In entrambe le ipotesi il decreto sconterà un’imposta di registrazione a tassa fissa che, ad oggi (maggio 2017), ammonta ad €. 200,00.

Dopo il conseguimento dei titoli esecutivi, sotto il profilo procedimentale, le attività processuali si disgiungono. L’ordinanza di convalida troverà seguito in un precetto per rilascio, in un preavviso di rilascio, ed in una procedura esecutiva di rilascio (cd. escomio); con intervento di figure ausiliarie quali la forza pubblica e altro. Il decreto ingiuntivo verrà invece posto in esecuzione, previa notifica di un precetto di pagamento, attraverso le ordinarie forme esecutive. Quindi con pignoramenti, presso il debitore, immobiliari, presso terzi. Le attività difensive, in sostanza, si duplicano. Ed i costi dell’assistenza legale, e alle spese vive connesse, inevitabilmente, aumentano.

Pertanto, la scelta di procedere con l’ingiunzione di pagamento andrà ponderata di volta in volta attentamente, in rapporto alle specificità del caso. Valutando, in primo luogo, le concrete capacità patrimoniali dell’inquilino sfrattato. Comparando i costi alle presumibili e reali convenienze. Non di rado, infatti, il recupero dei canoni si rivela estremamente improbabile, se non impossibile. Il profilo patrimoniale di un inquilino moroso (specialmente nelle locazioni abitative) può spesso abbinarsi ad una condizione di obbiettiva difficoltà economica, quando non di indigenza.  Ed i margini di successo della procedura esecutiva tendono ad assottigliarsi considerevolmente. Con ciò l’iniziativa coltivata attraverso il decreto di ingiunzione rischia di tradursi in un’inutile aumento delle spese di assistenza legale e di imposta.

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