Gli Esperti dello Sfratto

Bollette: si possono “bloccare” le utenze?

Mancato pagamento delle bollette da parte dell'inquilino
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  • Maggio 21, 2017

Bollette: si possono “bloccare” le utenze?

Come è noto le spese accessorie di fornitura (gas, luce, acqua) restano, di norma, a carico del conduttore. Si tratta, infatti, di spese di gestione ordinaria e corrente del bene locato, disciplinate dall’art. 9 della Legge 392 del 1978.

Non di rado, le utenze che forniscono i servizi nell’immobile restano intestate al locatore. Che, in tal modo, è direttamente obbligato al pagamento con le imprese fornitrici.

In questo caso il meccanismo contrattuale prevede che il proprietario, titolare della fornitura, paghi il costo dei servizi alle imprese erogatrici. E che il conduttore, a fronte dell’esibizione delle pezze giustificative da parte del locatore (le bollette pagate) proceda al rimborso. Parliamo, talora, di spese anche consistenti (si pensi al costo di erogazione del gas combustibile per il servizio di riscaldamento).

Tuttavia, quella appena descritta è una modalità non immune da forti rischi. È infatti evidente che, nei confronti delle imprese fornitrici, il soggetto contrattualmente obbligato al pagamento sia il proprietario titolare delle utenze; e non l’inquilino che, di fatto, gode dei servizi correlati. Pertanto, a meno che non vi sia un rapporto di assoluta fiducia fra il proprietario e l’inquilino, è assolutamente sconsigliabile che il locatore si esponga personalmente restando titolare delle forniture al servizio dell’immobile.

Infatti, accade assai frequentemente che il conduttore, oltre ad essere moroso nella corresponsione del canone, ometta pure di provvedere al rimborso delle bollette.  E che, di fatto, non solo occupi l’mmobile senza pagare un corrispettivo, ma fruisca dei servizi accessori di riscaldamento (acqua calda, riscaldamento, energia elettrica ecc.) a spese del malcapitato locatore. Il quale, in questo caso, oltre a patire un danno da mancato guadagno, si troverà ad affrontare un vero e proprio esborso, per saldare i debiti verso le aziende fornitrici.

È comprensibile che, in queste ipotesi, al locatore venga la tentazione di disdettare le utenze.

Ebbene: è lecito? Niente affatto!

La Cassazione ha più volte ritenuto che tale condotta possa gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’articolo 392 del codice penale.

Attenzione, quindi, ad agire di impulso, dando disposizioni positive per la cessazione del contratto di fornitura. Perché un comportamento che, a prima vista, potrebbe apparire ovvio e lineare, rischia di tradursi in una specie con rilevi di carattere penale.

In questi casi è senz’altro preferibile dare una preventiva comunicazione scritta al conduttore, lamentando il mancato rimborso delle utenze, invitandolo alla voltura immediata del contratto di fornitura o al subentro; con l’avvertimento che, in difetto entro un ragionevole termine, la proprietà non procederà ad altri pagamenti della fornitura.  Con la conseguenza che, a fronte della morosità, l’utenza potrebbe anche essere sospesa su iniziativa dell’impresa erogatrice.

Il conduttore, al più, potrebbe sotto questo profilo, lamentare la violazione civilistica dell’obbligo del locatore di “garantire il pacifico godimento durante la locazione” (art. 1575 n. 3 Cod. civ.). Ma a fronte del suo inadempimento nel pagamento dei canoni (ben più grave ed antecedente) l’eccezione sarebbe destinata ad un probabile insuccesso processuale.

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