Gli Esperti dello Sfratto

La disciplina dei mobili estranei all’esecuzione.

I mobili estranei all'esecuzione
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  • Ottobre 31, 2017

La disciplina dei mobili estranei all’esecuzione.

Che succede se, nel corso dell’esecuzione materiale dello sfratto, nell’immobile vengono reperiti beni che non appartengono al proprietario e che, pertanto, non devono essergli consegnati?

Si parla di “mobili estranei all’esecuzione“.

Accade sovente, invero, che l’inquilino, dismettendo l’immobile, impossibilitato ad un trasloco contestuale, lasci nell’appartamento beni di varia natura. Dagli arredi, agli effetti personali, ai documenti di lavoro.

L’ipotesi trova la propria disciplina nel novellato articolo 609 del codice di procedura civile. La nuova norma (riformata dalla Legge 162/2014), tracciando un iter più snello ed agile di quello che andava seguito fino al 2014, prevede che, quando nell’immobile si trovano beni che non devono essere consegnati al proprietario, e che appartengono alla parte tenuta al rilascio o a terzi, l’Ufficiale Giudiziario procedente, in loro presenzaintimi direttamente alla parte tenuta al rilascio, ovvero alla diversa persona a cui i beni appartengono, di asportarli. Contestualmente l’ufficiale giudiziario assegna al proprietario dei beni un termine per provvedere all’asporto.

Se, invece, il soggetto tenuto a provvedere ad asporto non è presente in sede di rilascio, l’intimazione all’asporto entro il termine assegnato, viene compiuta mediante un atto ad hoc, compilato e notificato a spese del locatore.

Spesso, tuttavia, l’intimazione all’asporto non viene ottemperata.  In questo caso l’Ufficiale Giudiziario, su richiesta e spese del proprietario, determina il presumibile valore di realizzo dei beni, indicando – altresì – le prevedibili spese di custodia e di asporto. Ebbene, solo quando può ritenersi che il valore di realizzo dei beni sia superiore alle spese di custodia e di asporto, ipotesi che nella prassi si rivela sempre più marginale, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo.

Ma se, al contrario, non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita, i beni sono da considerarsi abbandonati e l’ufficiale giudiziario ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Va segnatala la maggior tutela prevista dal Legislatore per i documenti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionali, essendo comunque stabilito, per questi, un obbligo di custodia di almeno due anni.

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