Gli Esperti dello Sfratto

Gli effetti della mancata comparizione dell’intimato all’udienza di convalida. L’art. 663 c.p.c.

Mancata comparizione all'udienza di convalida
  • Novità
  • paolomaria
  • No Comments
  • Dicembre 15, 2017

Gli effetti della mancata comparizione dell’intimato all’udienza di convalida. L’art. 663 c.p.c.

Tratteremo, oggi, di una caratteristica del tutto peculiare del rito di convalida.

Infatti, nello speciale procedimento di convalida (artt. 657 e segg. c.p.c.), opera a carico del convenuto intimato un precipuo onere di contestazione; un onere processuale che, va rimarcato, non incombe al convenuto in nessun processo ordinario.

La norma enunciata dall’art. 663 c.p.c. prevede, infatti, che se l’intimato “non comparisce in udienza o  comparendo si oppone, il giudice convalida lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva“.

Contrariamente a quanto avviene in un processo ordinario, quindi, si ha che la mancata opposizione del convenuto o la sua contumacia (omessa comparizione) vale come atto di non contestazione; e, così, come ammissione dei fatti che l’intimante ha posto a fondamento della propria domanda. Essenzialmente: un’ammissione della morosità nel pagamento dei canoni; che è il presupposto sostanziale stesso dell’ordinanza di convalida.

Si parla di ficta confessio dell’intimato. E, se è noto che l’intera normativa sulle locazioni e sul rito di convalida, così come pure le prassi consolidatesi a riguardo, sono improntate a favorire la posizione del conduttore, considerata “parte debole” del contratto, è altrettanto vero che questa peculiarità processuale rende la posizione dell’intimato convenuto assai più disagevole di quella che assumerebbe affrontando un giudizio ordinario. In questo, infatti, la sua mancata comparizione o contestazione non potrebbe mai valere come ammissione dei fatti dedotti dall’attore.

Dunque, e come si intende, gli effetti della mancata comparizione del conduttore (a fronte di un atto validamente notificato) sono definitivi. Ed esitano, se sussistono le condizioni di regolarità procedurale, nel provvedimento ordinanza di convalida.

E’ questa la ragione per cui la legge (col supporto della giurisprudenza) ha inteso riconoscere forme di particolare tutela del conduttore nell’iter notificatorio. Dall’avviso ulteriore dell’avvenuta notificazione previsto ad hoc per il rito di convalida, nel caso in cui l’atto non sia stato consegnato in mani proprie (art. 660, 7° comma c.p.c.), al divieto di notificazione presso il domicilio eletto (art. 660, 1° comma c.p.c.), all’inapplicabilità del rito notificatorio degli irreperibili di cui all’art. 143 c.p.c., all’assoluta discrezionalità con cui il giudice valuta le “probabilità” che l’atto non sia stato portato a conoscenza e, conseguentemente, dispone la rinnovazione della citazione a giudizio. Sono, tutte queste, particolari forme di garanzia previste dal rito di convalida, proprio a tutela dell’effettività del diritto di difesa del convenuto e ad esclusione di ogni presunzione di legale conoscenza dell’atto di intimazione; concepite al fine di assicurare alla parte intimata la possibilità concreta della sua comparizione in giudizio: in funzione di quell’onere specifico di contestazione che è imposto alla stessa nel procedimento di convalida.

Si può quindi affermare che l’iter notificatorio è un passaggio centrale del procedimento di convalida. E, proprio per le ragioni testo illustrate, la validità della notificazione è spesso un tema focale su cui cade l’attenzione degli Operatori di diritto.

Non perdere tempo e denaro. AffidaTi sempre a professionisti esperti in materia locativa e nelle procedure di sfratto!

Clicca qui, ed ottieni, in sole 24 ore, un preventivo gratuito e senza alcun impegno per la Tua pratica di sfratto.

Solosfratti.it, la chiave per liberare il Tuo immobile!

© Riproduzione riservata

CONTATTI

Studio Legale Avv. Paolo Maria Capasso
Corso Giacomo Matteotti 19
16035 Rapallo

Telefono: +390185.51891
Fax: +390185.51891
Email: consulenza@solosfratti.it

Studio Legale Avv. Paolo Maria Capasso. Partita Iva 01106050998. Tutti i diritti riservati – 2012 – 2023 © – Informativa sulla Privacy